Nel nostro Paese come accade anche in molti altri stati d’Europa, è vietato vendere e somministrare bevande alcoliche ai minorenni e qualora avvenisse, il commerciante rischierebbe non soltanto la multa ma anche l’arresto. A ribadire la normativa tricolore ci pensa Confcommercio.
In occasione di una festa è quasi automatico che anche i ragazzi non maggiorenni facciano la richiesta di bere qualcosa con gli amici, eppure non potrebbero, o comunque non potrebbero arrivare ad acquistare bevande. In Italia, infatti è punita non soltanto la somministrazione ma anche la vendita di alcolici a minorenni. Se poi sono minori di 16 anni, si rischia veramente grosso. In questo comunicato il riepilogo della normativa italiana.
Riteniamo utile ricordare che Il Ministero dello Sviluppo Economico, lo scorso 4 febbraio, con la risoluzione 18512/13, ha definitivamente chiarito che l’applicabilità del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, previsto dall’art. 7 del DL 158/2012, vale anche per la somministrazione sul posto, in linea con analogo parere del Ministero dell’Interno. Il codice penale già prevedeva per chi somministrava in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, l’arresto fino a un anno, mentre il predetto DL 158, meglio conosciuto come “decreto salute”, ha stabilito il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, sanzionato però amministrativamente con la pena pecuniaria da 250 a 1000 euro. Secondo i Ministeri, il Legislatore con il termine “vende” non può però che avere voluto intendere “fornire” le bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione per cui a loro parere, non ci sarebbe alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età, la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita. Pertanto oggi è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18; nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro; nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è l’arresto fino a un anno; nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro. L’interpretazione dei Ministeri porta dunque come paradossale conseguenza l’applicazione di sanzioni diverse per due fattispecie ritenute uguali dagli stessi Ministeri. Infatti la vendita di bevande alcoliche a minori di anni 16 è sanzionata in via amministrativa, mentre la somministrazione sul posto di bevande alcoliche agli stessi minori di anni 16 è sanzionata penalmente.