Anche le spese per i pannoloni degli incontinenti sono detraibili

di Redazione Commenta

Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, precisa qualcosa sulle spese sanitarie detraibili: quali sono e come si scaricano ad esempio. Sono stati presi in esame anche gli esborsi economici legati ai pannoloni degli incontinenti. 

Ecco domanda e risposta offerte dal fisco a chi ha a che fare con questa problematica nella circolare n. 17 del 18 maggio 2016, la stessa che offre risposte in merito alle prestazioni dei chiropratici.

Domanda

La spesa per l’acquisto di pannoloni per incontinenti è da includersi tra le spese mediche. I pannoloni, infatti, sono mezzi ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità, così come previsto dal D.M. n. 332 del 27/08/1999 emanato dal Ministero della sanità. Considerato che si tratta di spesa sanitaria e che la norma non prevede limitazioni riguardo alla struttura che commercializza il prodotto, possiamo considerare detraibile la spesa anche se l’acquisto è stato effettuato in un supermercato?

Risposta

Ai fini dell’individuazione delle spese sanitarie, la circolare n. 25 del 6 febbraio 1997 ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie per le quali può risultare dubbio l’inquadramento in una delle tipologie elencate nell’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche. Il D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, emanato dal Ministero della sanità, elenca, nell’allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi), tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale, gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni. Ne consegue che le spese sostenute per i predetti mezzi di ausilio rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR. Per documentare la detrazione in esame si richiede la certificazione fiscale (ad esempio, scontrino fiscale) emessa dal rivenditore commerciale, che deve necessariamente contenere la descrizione del prodotto acquistato, e in ogni caso, la prescrizione del medico. In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato l’ausilio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

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